REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 
PRINCIPI GENERALI  


ART. 1

L’Istituto, in ognuna delle sue componenti (corpo docente, allievi, personale A.T.A., genitori) recepisce entro la propria vita quotidiana quelle istanze democratiche e civili e quei contenuti culturali ed educativi che ad esso provengono dal tessuto sociale di cui è espressione.
 
ART. 2

Gli organi elettivi mantengono il più stretto contatto possibile con la base di cui  sono espressione.
 
ART. 3

I rapporti tra tutte le componenti della scuola sono informati alla più serena e rispettosa collaborazione.
 
ART. 4

Il buon andamento della scuola è affidato non tanto al sistema disciplinare, quanto piuttosto a quella  forma di autocontrollo che è il presupposto per un’abitudine al comportamento democratico.
 
ART. 5

Gli allievi sono quotidianamente assistiti dai docenti i quali, oltre a trasmettere i contenuti culturali di relativa competenza, svolgono una azione educativa atta a sviluppare nei discenti una coscienza critica nei confronti del mondo che li circonda, lasciando libero peraltro il formarsi e lo svilupparsi del carattere e delle scelte individuali e permettendo in concreto il realizzarsi in esso di buoni cittadini e professionisti.
 
ART. 6

L’Istituto stabilisce relazioni con tutti quegli enti con cui possono tornare proficui gli scambi di idee, di esperienze e di manifestazioni culturali. Le manifestazioni culturali vengono organizzate dal Consiglio d’Istituto, o da apposita commissione a ciò delegata, sulla base degli interessi e delle sollecitazioni dei docenti, degli allievi e delle famiglie.
 
ART. 7

L’Istituto attua nel proprio ambito una politica scolastica volta ad assicurare nel migliore dei modi il concreto esercizio del diritto allo studio e all’istruzione.
 
ART. 8
 
Gli studenti sono liberi di manifestare il proprio pensiero con la parola e con lo scritto, entro i limiti delle leggi e nel rispetto delle idee e della personalità altrui. Il Consiglio d’istituto mette a disposizione quanto a ciò occorrente nei limiti delle possibilità di bilancio. Per la pubblica affissione sono previsti spazi appositi.

ART. 9

Gli articoli di cui sopra, in quanto contenenti i criteri aspiratori della vita della scuola, lungi dall’essere intesi come astratte dichiarazioni di principio, vanno letti in stretta correlazione con le regole contenute nelle parti seconda, terza e quarta, alle quali in complesso sono volte a conferire una dimensione particolarmente democratica.

   
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI


 
ART. 10

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore a cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo d’apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagina numerata.
 
ART. 11

Ciascuno degli organi collegiali, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile provvedere con certezza la necessità di adottare decisioni.
 
ART. 12

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze in materia definita, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario ed opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
 
ART. 13

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente lo stesso giorno e dentro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse prescrizioni ministeriali.
 
ART. 14

Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente
 
ART. 15

Le riunioni dei Consigli di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.
       
ART. 16

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4 T. U.

 
ART. 17

Per la programmazione e il coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni e i precedenti art. 2 e 3.
 
ART. 18

La prima convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal preside.
 
ART. 19

Nella prima seduta il consiglio d’istituto è presieduto dal preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votati, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d’età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.
 
ART. 20

Il Consiglio d’istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso: il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
 
ART. 21
 
La relazione annuale del Consiglio d’istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale prevista dall’art. 6, ultimo comma del D.P.R. 31/5/74, n. 416, è disposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta è inviata dal Preside al Provveditore entro 15 gg. dalla data della sua approvazione.
 
ART. 22

La pubblicità degli atti del Consiglio d’istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia integrale – sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio – sul testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.   La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
 
ART. 23

La Giunta Esecutiva nella funzione di organo disciplinare degli alunni è convocata dal Preside mediante convocazione diretta ai membri effettivi e delibera sui casi che rientrano nella sua competenza.  
 
ART. 24

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside:  
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati (art. 6 D.P.R. 31/5/1974, n’417);
b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione degli insegnanti (art. 58 D.P.R. 31/5/74,n’417).  
 
ART. 25
 
Le assemblee di classe e di istituto per trattare temi di interesse comune sono richieste dai Rappresentanti degli alunni con un anticipo di due e cinque giorni rispettivamente.Di ogni assemblea sarà redatto il verbale.  
Le assemblee d’istituto e di classe rappresentano una occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli alunni sono invitati ad una consapevole, ordinata e attiva partecipazione.E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore. Le assemblee di classe e di istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest’ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o del 10% degli studenti.
L’assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l’organo che debba procedere alla convocazione, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che effettuano regolare richiesta di assemblea al preside.Le assemblee di classe si svolgeranno alla presenza del docente dell’ora delegato dal preside.
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono regolate da quanto previsto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
 
ART. 26
 
Il comitato studentesco d’istituto, previsto quale organo eventuale dall’art. 43 del D.P.R. n. 416 del 1974, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee studentesche d’istituto, funzioni di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatagli dall’assemblea studentesca d’istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe .
Il comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l’orario delle lezioni.
Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il preside, previa deliberazione di carattere generale del consiglio d’istituto, potrà consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco da tenersi fuori dall’orario delle lezioni.

 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA


ART. 27
 
I genitori curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art.395 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297) secondo le modalità e i criteri proposti dal collegio dei docenti e definiti dal consiglio d’istituto compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e in modo da consentire la concreta accessibilità al servizio.
Il preside, sulla base delle proposte degli organi collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
Gli incontri scuola-famiglia previsti nel corso dell’anno scolastico sono almeno due uno a novembre, e una a marzo o aprile (ore 16-20)
I rapporti con le famiglie si svolgono anche in un’ora fissata dagli insegnanti in un giorno della settimana .
I docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente, tramite la segreteria, le famiglie in caso di scarso profitto degli allievi, al fine di ricercare e più opportune soluzioni “mirate” ad un recupero individualizzato.

 

BIBLIOTECHE ED ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE


ART. 28

La biblioteca sarà affidata alla bibliotecaria che avrà l’incarico di tenere in ordine i libri in dotazione e catalogare i nuovi acquisti e provvedere ai prestiti, secondo le modalità annualmente indicate dal Consiglio di Istituto e sentito il parere del Consiglio dei Docenti.Sarà assicurata la partecipazione degli studenti alla scelta della dotazione libraria da acquistare.
Tutti coloro che usufruiscono dei testi devono restituirli in buono stato, entro il termine di 15 gg. eventualmente prorogabile ad un massimo di 30gg.
 
ART. 29

La Giunta esecutiva faciliterà, per quanto possibile, l’uso di tutte le attrezzature ai docenti che ne facciano richiesta.
 
ART. 30

L’Istituto provvede ad organizzare gite di istruzione scolastiche, e si preoccupa di gestire le somme a ciò destinate in funzione del più qualificato rendimento culturale ed educativo, ripartendole in modo più corretto, equo e democratico a seconda delle circostanze, preoccupandosi di consultare le componenti scolastiche. L’organizzazione e la realizzazione verranno effettuate in conformità dell’allegato regolamento.

ART. 31

L’Istituto promuove o facilita qualsiasi attività di tipo culturale, parascolastica o extra-Scolastica che appaia opportuna per una migliore formazione degli allievi.


VIGILANZA DEGLI ALUNNI


 
ART. 32

Le lezioni iniziano alle ore 8,10. Gli studenti entrano nei dieci minuti che precedono L’inizio e devono essere a posto nella aula al suono della seconda campana. I professori entrano in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione.
Nei minuti precedenti all’arrivo dell’insegnante gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e responsabile.
 
ART. 33

Gli allievi in ritardo non possono essere ammessi in aula entrano la seconda ora presentando l’attestazione firmata dal genitore; col permesso del Preside e degli Insegnanti a ciò delegati, possono presentare l’attestazione il giorno dopo. Gli studenti in ritardo se pendolari, possono essere ammessi in aula a giudizio dell’insegnante della prima ora che, comunque, anche tenendosi in contatto con gli altri insegnanti cercherà di impedire abusi. Il permesso di entrata o uscita anticipata potrà riferirsi solo alla prima o all’ultima ora di lezione.
 
ART. 34

Gli allievi assenti dalle lezioni, quale che sia il motivo dell’assenza, devono giustificarla puntualmente, per essere riammessi nell’Istituto.
La giustificazione deve essere scritta sul libretto delle assenza completa di periodo e motivazione e firmata dalla stessa persona che ha apposto la firma sul detto libretto al momento della sua consegna..
L’allievo che dimentica per il secondo giorno consecutivo la giustificazione non sarà accettato in classe.
Per le assenze di durata superiore a cinque giorni alla giustificazione dovrà essere allegato il certificato del medico curante in carta libera attestante l’idoneità alla frequenza; tale certificato dovrà essere presentato all’insegnante della rima ora a cura dell’allievo stesso.
Il numero delle assenze non costituisce di per sé motivo di esclusione dell’alunno dallo scrutinio di promozione o di ammissione agli esami, tuttavia è uno degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e valutazione dello studente.
 
ART. 35

Gli allievi maggiorenni, in possesso della capacità di agire (cfr. legge (marzo 1975, n. 79) giustificheranno apponendo la loro firma sul libretto.Questo sarà tuttavia ritirato da un genitore che dichiarerà di essere a conoscenza della succitata Legge.
       
ART. 36

In caso di smarrimento del libretto delle assenze, gli interessati dovranno chiedere il duplicato il più rapidamente possibile.
 
ART. 37

Nel caso in cui in una stessa classe il numero degli allievi assenti risultasse al di sopra della media consueta e non si fossero verificati eventi eccezionali tali da giustificare l’anormale numero di assenze , l’assenza stessa verrà considerata di massa ed a carico degli assenti verranno presi i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
   
ART. 38

Gli alunni pendolari che, per esigenze di orario dei servizi pubblici di trasporto utilizzati, non potessero entrare prima che suoni la seconda campana o che dovessero uscire prima del termine delle lezioni, può essere concesso un permesso di entrata in ritardo o di uscita in anticipo.
Tale permesso, rilasciato dietro richiesta scritta e motivata dalla famiglia, deve essere limitato ad un massimo di 10 minuti; verrà rilasciato dall’ufficio di segreteria sotto forma di permesso valido per l’intero anno scolastico e dovrà essere esibito al personale di sorveglianza sia all’ingresso che all’uscita. Il Preside, in caso del tutto eccezionale e previo colloqui con i familiari, potrà derogare dal limite massimo di 10 minuti indicato precedentemente.. Evidentemente l’allievo si impegna a non usare il permesso nei giorni in cui si reca a scuola usando un mezzo proprio.
 
ART. 39

Durante l’intervallo gli studenti possono uscire dall’edificio scolastico ed intrattenersi nel piazzale annesso alla scuola. Non devono allontanarsi maggiormente se non dietro richiesta scritta dei genitori, né servirsi, durante detto intervallo, di alcun mezzo di locomozione. Il loro comportamento deve essere civile e responsabile. Per quanto riguarda l’assistenza dei professori, questa sarà disciplinata in accordo all’art. 5 della P.I.
 
ART. 40

E’ fatto, divieto a tutti a norma di legge, di fumare.

ART. 41

Dei danni all’arredamento o al materiale sono responsabili coloro che li hanno provocati; la classe intera è responsabile qualora il suo comportamento sia tale da impedire la individuazione del colpevole.
 
ART. 42

L’Istituto provvede ad ospitare in alcune ore pomeridiane gli allievi pendolari che siano rimasti in sede per lo svolgimento di attività programmate dalla scuola.
 
ART. 43
 
Le uscite dall’aula, durante le lezioni, sono autorizzate dal docente.
Gli spostamenti dall’aula vanno effettuati in silenzio e celermente.

 
NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 44
 
Gli studenti dell’Istituto sono equiparati, ai sensi degli articoli 1 e 3 del D.P.R. 547/55 e all’art. 2 del D. Lgs. 626/94, a lavoratori subordinati la scuola è quindi per loro il luogo di lavoro che si attua nello studio teorico e pratico.
A tali leggi risultano conseguenti i comportamenti sia personali sia collettivi qui elencati:
a) Al suono della campana di inizio lezione o di ripresa dopo la pausa gli allievi devono trovarsi nell’aula o nel reparto indicato dall’orario con tutti i libri e i sussidi scolastici  necessari.
b)Si accede nei laboratori solo in presenza dell’insegnante. A questi ambienti gli allievi e l’altrui incolumità, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere (art. 378 del D.P.R. 547/55).
c) Nei laboratori gli studenti devono osservare le norme richiamate nelle apposite tabelle appese e/o illustrate all’inizio e durante l’anno scolastico al Preside e dai Docenti preposti.
d) Durante l’ora di lezione l’alunno deve restare nell’aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in assenza degli insegnanti. Per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se l’insegnante è presente e concede l’autorizzazione.
e) Lo studente sbrigherà le pratiche con la segreteria soltanto durante la pausa di sospensione dell’attività didattica. Le chiamate in segreteria di allievi si riferiscono di  norma all’intervallo.
Il D. Lgs. 626/94 (Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) prevede in particolare:  
Obblighi dei lavoratori (art. 5)
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi i sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivo di cui alle lettere b) e e), nonché di altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,  nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze  o  pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria   e di altri  lavoratori;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all’adempimento di  tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
 
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (art. 14)

1) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
2) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, e nella impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende le misure per evitare Ie conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.  
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
L’art. 93 prevede contravvenzioni ed ammende per coloro che violano L’art. 5 e altri delle Norme del Decreto Legislativo.
Gli studenti dovranno inoltre:
a) Comportarsi con gentilezza e correttezza con tutto il personale della scuola.
b) Mantenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima attenzione.
c) Alzarsi in piedi all’entrata e all’uscita dall’aula dell’insegnante o di altri funzionari nonché di qualunque altra persona, estranea alla scuola, in visita alla classe.
d) Non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all’altro dell’Istituto o durante le pause di   lezione, non usare espressioni volgari e non bestemmiare, l’allievo che accede ai bagni si impegnerà a lasciare in ordine i lavandini ed eviterà di bagnare il pavimento che, se sdrucciolevole, diventa occasione di infortuni.
e) Non fumare in tutti i locali della scuola.
f) Non consumare cibi e bevande nelle aule e nei laboratori.
g) Non servirsi dell’ascensore.
h) Servirsi delle porte e scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo. Gli accessi a  detti vani devono essere tenuti sgombri.
i) Osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza e  riportata negli art. 17, 18 e 19 del presente regolamento.
j) Deporre i rifiuti nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata.
k) Accedere ai cortili con moto e automezzi a passo d’uomo, senza rumoreggiare, e  parcheggiare in modo ordinato e senza intralciare i passaggi e gli accessi alle porte e scale di sicurezza e i luoghi destinati alle autoambulanze.
i) Non entrare nella sala insegnanti.
 
ART. 45

Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni della comunità messi a loro disposizione, tutti i Docenti, non docenti ed allievi sono tenuti a curarne la buona conservazione e l’efficienza. In particolare:
a) Gli allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono tenuti a segnalare immediatamente all’insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo l’attività didattica i danni e le rotture rilevanti.
Non osservando tale normativa l’allievo o gli allievi che per ultimi hanno operato nell’aula o laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e devono risarcire il danno arrecato.
b) I docenti dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le macchine usate durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati. Durante l’intervallo i docenti di turno hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. I danni da essi riscontrati, o ad essi segnalati, nelle aule o nei laboratori, vanno comunicati immediatamente per iscritto alla Presidenza.
c) I non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni dovessero rilevare danni o rotture nei vari locali scolastici in cui operano, devono segnalare immediatamente quanto rilevato alla Presidenza.

ART. 46
 
L’accesso alle palestre è consentito solo a chi porta scarpette da ginnastica. Gli allievi negli spogliatoi possono sostare per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Coloro che non partecipano alle lezioni di Educazione Fisica restano sotto la vigilanza didattica dell'insegnante.
 
ART. 47
 
Se fosse necessario abbandonare lo stabile, due suoni corti e uno lungo della campanella Segnaleranno a tutto il personale dell’Istituto l’uscita. Non rientrare nell’edificio se non si è Autorizzati.
 
ART. 48
 
Qualora si verificasse un inizio di incendio, chi se ne accorgerà dovrà dare subito l’allarme, affinchè le persone del piano che sono esperte nell’uso degli estintori, possano intervenire immediatamente.
Se non fosse possibile domare l’incendio sul nascere o si verificasse qualunque altra situazione di pericolo imminente gli allievi dovranno:
- mantenere la calma
- informare la Presidenza
- seguire puntualmente le direttive del piano di emergenza e le indicazioni dell’insegnante
- lasciare l’aula con il registro di classe dopo aver chiuso la porta
- raggiungere l’uscita seguendo i segnali indicatori
- non usare l’ascensore.
Se il fumo dovesse rendere impraticabile il corridoio e/o le scale , la classe dovrà rimanere all’aula con la porta chiusa, avendo cura di ben tappare le, eventuali fessure. Andare alla finestra e chiedere aiuto.
 
ART. 49
 
Qualora si verificasse terremoto:
- evitare il panico e disporsi sotto i banchi, in ginocchio, con la bocca aperta e coperta da un
fazzoletto, con il capo tra le braccia
-  se si è sorpresi dalla scossa fuori dall’aula, addossarsi ad un muro maestro lontano dalle   vetrate
- non usare ascensori
- non avvicinarsi ad armadi o scaffali di una certa altezza
- non accendere fiammiferi e non usare fiamme  
Al termine della prima serie di scosse abbandonare la struttura, attenendosi alle direttive del piano di emergenza. 
  
ART. 50
 
Se nel momento dell’emergenza siete per le scale o per i corridoi, utilizzate le uscite o le scale di sicurezza più vicine e portatevi nella zona di raduno prestabilita. La stessa indicazione vale qualora vi troviate ai servizi o al momento della ricreazione.

 
ASSICURAZIONI

 
ART. 51
 
Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante la permanenza nella scuola e nelle attività ricreative ginnico – sportive e nelle libere attività complementari, nelle gite e nelle visite a musei, cantieri e aziende e nel tragitto casa- scuola.   
In caso di infortunio la famiglia deve sottoscrivere la denuncia entro tre giorni dalla data di infortunio che sarà inoltrata dalla scuola alla Compagnia Assicuratrice. Particolare attenzione dovrà esser posta, dagli interessati, affinchè la pratica non cada in prescrizione ( 12 mesi dalla data della denuncia).

ART. 52
 
L’Istituto assicura la riservatezza del recapito privato dell’allievo. Va da sé che nessuno può avvicinare l’allievo o la famiglia, dichiarando di aver avuto il nome e l’indirizzo dalla Scuola, e di qui proporre poi l’acquisto di qualsivoglia prodotto (enciclopedie, computers, corsi di formazione, ecc.).

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI

ART. 53

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto del pregresso percorso formativo e della situazione personale. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

ART. 54

 

Punizioni disciplinari Natura della mancanza Organo competente alla punizione
a) ammonimento in classeb) allontanamento dalle lezioni Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate Insegnanti/Dirigente scol.co
c) ammonimento scritto Violazione dello Statuto o del Regolamento interno.
Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b).
Fatti che turbino il regolare andamento della scuola
Dirigente scolastico
d) riparazione del danno Qualsiasi danno arrecato a materiali arredi, strutture ecc.   Dirigente scol. fino a € 50, Consiglio di classe per importi superiori.
e) sospensione fino a quindici giorni (la punizione può essere eventualmente commutata con attività a favore della comunità scolastica) Fatti che turbino il regolare andamento scolastico. Per offesa al decoro personale,alla religione e alle istituzioni.Per offesa alla morale o per oltraggio all’istituto o al corpo insegnante.Reiterarsi dal caso previsto dalla lettera c) Consiglio di classe
f) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica.) Reato Consiglio di classe
g) Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale (nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno ad altra scuola) Reato di particolare gravità,perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziariaabbia avviato procedimento penale. Se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone Consiglio di classe

 
 

 


   
ART. 55
 
Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti così da consentire all’alunno di giustificarsi.
 
ART. 56
 
Nei casi di ammonizione in classe e allontanamento dalla lezione la contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul giornale di classe, in quest’ultimo caso è dovere del docente o dirigente registrare anche le giustificazioni adottate dall’alunno.
Per l’ammonimento scritto il dirigente scolastico deve avviare la procedura con la preliminare  contestazione di addebito in forma scritta.
 
ART. 57
 
Per le competenze di organi collegiali la procedura si avvia con la contestazione di addebito contenente l’invito a presentarsi per la giustificazione e dovrà essere sottoscritta dal suo presidente.L’allievo potrà essere accompagnato da un genitore o da un legale di fiducia.  
Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall’alunno che ha facoltà di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli.  
Dopo la prima fase l’organo collegiale si riunisce una seconda volta per votare sulle delibere da adottare.
Il provvedimento debitamente motivato va comunicato per iscritto ai genitori dell’alunno mi –norenne o all’alunno stesso se maggiorenne.

ART. 58
 
Per i provvedimenti l’art. 2 lettera a), b), c), d) è ricorso entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione alla Giunta Esecutiva (organo interno di garanzia) che decide in maniera definitiva. Per i provvedimenti relativi alle lettere e), f), g), il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore.

 

 
NORME FINALI

 
ART.59  

Le proposte di modifica del regolamento d’istituto possono essere presentate sia dalle componenti scolastiche che dagli organi collegiali della scuola. Dette proposte, sottoscritte da almeno un terzo dei membri degli organi succitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio d’Istituto almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse. Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio d’Istituto.

ART. 60
 
In caso di mancato rispetto delle norme sancite dal presente regolamento si procede a carico dei trasgressori in base alle norme vigenti: regolamento di disciplina per gli allievi, stato giuridico del personale della scuola per i docenti e i non docenti.

ART. 61
 
E’ priva di efficacia qualsiasi norma del presente regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di legge.


Il Presidente del Consiglio D'Istituto