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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
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| Punizioni disciplinari | Natura della mancanza | Organo competente alla punizione |
| a) ammonimento in classeb) allontanamento dalle lezioni | Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate | Insegnanti/Dirigente scol.co |
| c) ammonimento scritto | Violazione
dello Statuto o del Regolamento interno. Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b). Fatti che turbino il regolare andamento della scuola |
Dirigente scolastico |
| d) riparazione del danno | Qualsiasi danno arrecato a materiali arredi, strutture ecc. | Dirigente scol. fino a € 50, Consiglio di classe per importi superiori. |
| e) sospensione fino a quindici giorni (la punizione può essere eventualmente commutata con attività a favore della comunità scolastica) | Fatti che turbino il regolare andamento scolastico. Per offesa al decoro personale,alla religione e alle istituzioni.Per offesa alla morale o per oltraggio all’istituto o al corpo insegnante.Reiterarsi dal caso previsto dalla lettera c) | Consiglio di classe |
| f) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica.) | Reato | Consiglio di classe |
| g) Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale (nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno ad altra scuola) | Reato di particolare gravità,perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziariaabbia avviato procedimento penale. Se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone | Consiglio di classe |
ART. 55
Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti
così da
consentire all’alunno di giustificarsi.
ART. 56
Nei casi di ammonizione in classe e allontanamento dalla lezione la
contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente ed eventualmente
annotata sul giornale di classe, in quest’ultimo caso è dovere
del docente o dirigente registrare anche le giustificazioni adottate dall’alunno.
Per l’ammonimento scritto il dirigente scolastico deve avviare la procedura
con la preliminare contestazione di addebito in forma scritta.
ART. 57
Per le competenze di organi collegiali la procedura si avvia con la
contestazione di addebito contenente l’invito a presentarsi per la giustificazione
e dovrà essere sottoscritta dal suo presidente.L’allievo potrà essere
accompagnato da un genitore o da un legale di fiducia.
Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall’alunno
che ha facoltà di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli.
Dopo la prima fase l’organo collegiale si riunisce una seconda
volta per votare sulle delibere da adottare.
Il provvedimento debitamente motivato va comunicato per iscritto ai
genitori dell’alunno mi –norenne o all’alunno stesso
se maggiorenne.
ART. 58
Per i provvedimenti l’art. 2 lettera a), b), c), d) è ricorso
entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione alla Giunta Esecutiva
(organo interno di garanzia) che decide in maniera definitiva. Per i provvedimenti
relativi alle lettere e), f), g), il ricorso può essere presentato
entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore.
ART.59
Le proposte di modifica del regolamento d’istituto possono
essere presentate sia dalle componenti scolastiche che dagli organi
collegiali della scuola. Dette proposte, sottoscritte da almeno
un terzo dei membri degli organi succitati, devono essere inviate
al Presidente del Consiglio d’Istituto almeno 10 giorni prima
della seduta del Consiglio in cui andranno discusse. Le proposte
di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da
almeno i due terzi dei membri del Consiglio d’Istituto.
ART. 60
In caso di mancato rispetto delle norme sancite dal presente regolamento
si procede a carico dei trasgressori in base alle norme vigenti:
regolamento di disciplina per gli allievi, stato giuridico del
personale della scuola per i docenti e i non docenti.
ART. 61
E’ priva di efficacia qualsiasi norma del presente regolamento
che contrasti con le vigenti disposizioni di legge.